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Lunedì 12/02/2024
a cura di AteneoWeb S.r.l.
Come previsto dalla Legge n. 92/2012, che disciplina il c.d. ticket di licenziamento, in caso di interruzione dal 1° gennaio 2013 di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che darebbe diritto alla NASpI, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità negli ultimi tre anni.
Con Messaggio n. 531 del 7 febbraio l'Inps fornisce indicazioni in merito all’importo del contributo del ticket di licenziamento, al quale si applicano le regole richiamate nella circolare dello stesso Istituto n. 137 del 17 settembre 2021.
L'Istituto chiarisce che i datori di lavoro obbligati al versamento del c.d. ticket di licenziamento in relazione a interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intervenute nel corso dell’anno 2024, devono assumere come base di calcolo del citato contributo il massimale NASpI, rivalutato per l’anno 2024, pari a 1.550,42 euro.