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Mercoledì 31/05/2023
a cura di Meli e Associati
Uno degli obiettivi dichiarati del Governo in ambito fiscale è stato quello di contrastare il fenomeno delle partite IVA “apri e chiudi” e quindi l’evasione e le frodi fiscali perpetrate attraverso la costituzione di imprese individuali o Srl semplificate, che operano per brevi periodi violando obblighi fiscali e contributivi per poi scomparire, sottraendosi di fatto a ogni attività di riscossione.
Con questo fine, la Legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 148 a 150, della legge 197/2022) ha previsto che, in occasione dell’attribuzione del numero di partita IVA, vengano svolte specifiche analisi del rischio per intercettare i soggetti “fiscalmente pericolosi”, con conseguente invito a esibire i documenti attestanti l’effettivo esercizio di un’attività economica.
In caso di esito negativo del controllo, l’Ufficio dovrà emanare un provvedimento di cessazione della partita Iva appena attribuita e irrogare una sanzione amministrativa di 3mila euro, senza possibilità di applicare il beneficio del “cumulo giuridico”. L’interessato potrà riaprire la partita IVA soltanto dopo aver presentato una fideiussione assicurativa o bancaria di durata triennale e di importo non inferiore a 50mila euro.
Il provvedimento attuativo e la procedura
Con il Provvedimento del 16 maggio 2023, prot. n. 156803 l’Agenzia Entrate ha recentemente definito le disposizioni attuative e quindi i criteri, le modalità e i termini di attuazione dell’attività di controllo e di analisi del rischio, ai fini della verifica dei dati forniti per il rilascio di nuove partite IVA.
In particolare, sono stati rafforzati i controlli e gli accessi già previsti dall’art. 35, comma 15-bis, del D.P.R. 633/1972, diretti a riscontrare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’attribuzione del numero di partita IVA, in linea con i criteri Ue, in relazione alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro le frodi.
In caso di partita IVA “sospetta”, l’Ufficio competente convocherà il contribuente per fornire le spiegazioni richieste e per chiedere ulteriore documentazione contabile al fine di chiarire determinati aspetti oscuri dell’attività e ad ottenere la prova del possesso della soggettività passiva dell’imposta consistente nell’effettivo svolgimento dell’attività di impresa o lavoro autonomo.
Qualora i dubbi dell’Ufficio non venissero dissipati, l’Agenzia Entrate provvederà: