Mercoledì 17/06/2026
a cura di AteneoWeb S.r.l.
Lavoro domestico: nuove indicazioni Inps sulla gestione delle deleghe in caso di decesso del datore
Con il Messaggio n. 1972 dell’11 giugno l’Inps fornisce nuove indicazioni sulla gestione delle deleghe per il lavoro domestico nei casi di decesso del datore di lavoro, aggiornando le procedure operative per intermediari ed eredi.
L’Istituto precisa che, a partire dalle nuove disposizioni, non è più possibile inserire una delega successivamente alla morte del datore di lavoro. La regola riguarda il servizio di gestione delle deleghe già disponibile per consulenti del lavoro, professionisti abilitati, associazioni sindacali dei datori di lavoro domestico e, dal 2024, anche per le agenzie per il lavoro autorizzate all’intermediazione.
Cessazione del rapporto e ruolo degli intermediari
Nel caso in cui
sia già presente una delega attiva oppure una delega
nello stato “in attivazione”, gli intermediari autorizzati possono procedere alla cessazione del rapporto di lavoro domestico
entro 60 giorni dal decesso del datore di lavoro. Decorso tale termine, la cessazione viene effettuata d’ufficio dall’Inps.
In assenza di una delega attiva, la comunicazione di cessazione può essere presentata
esclusivamente dall’erede entro il medesimo termine di 60 giorni, utilizzando il Contact Center Multicanale tramite PIN telefonico oppure inviando una comunicazione tramite PEC alla sede Inps competente.
Le modalità per gli eredi
L’erede che intenda avvalersi di un
intermediario autorizzato può conferire apposita delega per richiedere la chiusura del rapporto di lavoro domestico. La domanda dovrà essere trasmessa alla struttura territoriale INPS tramite il
modulo AP17 oppure allegando una dichiarazione firmata dall’erede con copia del documento di identità.
L’Istituto precisa infine che, per procedere alla cessazione del rapporto, è sufficiente la richiesta presentata anche da uno solo degli eredi.
Fonte:
https://www.inps.it