Martedì 22/09/2026
a cura di AteneoWeb S.r.l.
Permessi Legge 104 condivisi: dall'INPS le regole per il recupero degli indebiti in caso di violazioni
Chiarimenti sulla disciplina applicabile per il recupero delle somme nel caso in cui più familiari assistano lo stesso disabile superando il tetto dei tre giorni mensili o ne fruiscano nelle stesse ore.
L’INPS, con la Circolare n. 100 del 18 settembre 2026, ha fornito chiare indicazioni operative sulla gestione dei permessi retribuiti previsti dall'articolo 33, comma 3, della Legge n. 104/1992 nei casi in cui più lavoratori assistano il medesimo familiare con disabilità grave.
Sebbene il D.Lgs. n. 105/2022 abbia eliminato la figura del "referente unico", consentendo a più aventi diritto di alternarsi nell'assistenza, restano fermi due paletti invalicabili: l'alternanza della fruizione e il limite massimo di tre giorni mensili complessivi per disabile. Per garantire il rispetto delle norme, l'Istituto ha precisato i criteri con cui procederà al recupero delle somme nei casi di abuso o mancata pianificazione congiunta.
Superamento del tetto dei tre giorni: vale la priorità temporale
Nell'ipotesi in cui più familiari autorizzati
superino cumulativamente la soglia dei tre giorni di permesso nello stesso mese, il criterio applicato per il recupero è quello della
"priorità temporale".
L'assegnazione dei giorni segue l'ordine cronologico di utilizzo: una volta esaurito il tetto mensile con le prime tre giornate fruite (anche da soggetti diversi), ogni ulteriore giornata o ora assorbita da un altro lavoratore costituisce un indebito. Il recupero dell'importo sarà quindi richiesto integralmente al dipendente che ha utilizzato i permessi oltre il limite consentito.
Fruizione contestuale: l'indebito è diviso a metà
La sovrapposizione, spiega l'INPS si verifica quando
due o più familiari prestano assistenza allo stesso disabile nelle medesime ore o nella stessa giornata. Tale condotta integra un'aperta violazione del principio di alternanza, ma, non essendovi una precedenza cronologica da far valere, l'Istituto non applica il criterio della priorità temporale. In questo scenario, l'INPS ripartisce la responsabilità
in misura proporzionale e paritaria, procedendo al recupero dell'indebito addebitandone il 50% a ciascun lavoratore coinvolto.
Fonte:
https://www.inps.it