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Lunedì 02/11/2026
a cura di AteneoWeb S.r.l.

Quella lira non muore mai: le soglie fiscali che non si adeguano all’inflazione

Con l'approvazione del Decreto Legislativo 19 giugno 2026, n. 117, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 152 alla Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2026, l'ordinamento tributario italiano ha varato il nuovo Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi. Il provvedimento, entrato formalmente in vigore il 4 luglio 2026, ma con efficacia applicativa differita al 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 376, riorganizza la disciplina di IRPEF e IRES in 377 articoli suddivisi in quattro parti organiche.

L'intervento ha una natura prettamente compilativa e ricognitiva: non introduce una riforma sostanziale dei tributi diretti, né rimodula le basi imponibili o le grandezze monetarie agevolative. Di conseguenza, scorrendo il nuovo TUIR, professionisti e imprese ritrovano intatti gli importi con decimali anomali a cui ci si è abituati da decenni: 516,46 euro, 46,48 euro, 77,47 euro, 1.291,14 euro fino ai 18.075,99 euro per i veicoli aziendali. Si tratta di valori scaturiti dalla conversione al centesimo delle vecchie lire (un milione, novantamila, centocinquantamila, due milioni e mezzo e trentacinque milioni), mai indicizzati e ora recepiti nella nuova numerazione del codice tributario.

La natura del riordino: una ricognizione a invarianza di gettito



Un equivoco diffuso attribuisce al D.Lgs. 117/2026 una tardiva traduzione di norme ancora scritte in lire. In realtà, già il vecchio D.P.R. 917/1986 non conteneva più la parola «lire» da tempo: gli importi erano stati formalmente convertiti in euro già con il passaggio alla moneta unica, nel 2002.

Il Nuovo TUIR nasce in attuazione della legge delega di riforma fiscale (Legge n. 111/2023) con l'obiettivo di garantire certezza del diritto e pulizia formale a fronte della stratificazione normativa accumulatasi in oltre quarant'anni. Trattandosi di un testo compilativo a rigorosa invarianza finanziaria, la delega non consentiva alla commissione redigente di ritoccare le soglie agevolative né di arrotondarle alla cifra tonda in euro. La conservazione di queste grandezze non costituisce un'omissione tecnica del decreto, bensì il risultato di una stasi legislativa che dura da oltre vent'anni.

I parametri "fossili" nella nuova numerazione degli articoli



Nel passaggio dalla numerazione del D.P.R. 917/1986 al testo del D.Lgs. 117/2026, le disposizioni che ospitano i decimali di concambio cambiano collocazione, ma mantengono immutata la propria formulazione letterale:
  • beni strumentali di modico valore (ex art. 102, comma 5): la facoltà di dedurre integralmente nell'esercizio il costo dei beni il cui valore unitario non supera 516,46 euro (1.000.000 di lire) confluisce nell'articolo 111 del Nuovo TUIR;
  • trasferte e indennità di missione (ex art. 51, comma 5): le franchigie di non imponibilità fiscale e contributiva per le trasferte fuori dal comune — pari a 46,48 euro al giorno per l'Italia (90.000 lire) e a 77,47 euro per l'estero (150.000 lire) — sono inserite nell'articolo 53;
  • società di mutuo soccorso (ex art. 15, comma 1, lett. i-bis): la detrazione IRPEF del 19% sui contributi associativi versati dai soci entro il tetto massimo di 1.291,14 euro (2.500.000 lire) trova sede nell'articolo 14;
  • beni a deducibilità limitata e autoveicoli (ex art. 164): l'intera disciplina restrittiva sulle autovetture aziendali e professionali viene recepita nell'articolo 168.


Fuori dal perimetro delle imposte sui redditi, il medesimo fenomeno di trasposizione meccanica interessa altre norme settoriali, come la franchigia di 2.582,28 euro (5.000.000 di lire) fissata dall'articolo 38-bis del D.P.R. 633/1972 per l'accesso a rimborsi e compensazioni del credito IVA trimestrale.

Il paradosso delle auto aziendali: tetti di costo fermi agli anni novanta



Il comparto dei veicoli a motore (disciplinato oggi dall'art. 164 e dal 2027 dall'art. 168 del Nuovo TUIR) rappresenta uno degli esempi più evidenti dello scollamento tra parametri fiscali ed evoluzione dei prezzi di mercato.

La disciplina prevede una doppia limitazione: la percentuale di deducibilità (fissata al 20% per la generalità di imprese e professionisti e all'80% per agenti e rappresentanti di commercio) si applica solo entro massimali di spesa fiscalmente riconosciuti che ricalcano fedelmente i valori in lire introdotti a fine anni novanta:
  1. acquisto di autovetture: il tetto massimo di spesa su cui calcolare l'ammortamento è bloccato a 18.075,99 euro per imprese e professionisti (esatta conversione di 35.000.000 di lire) e a 25.822,84 euro per gli agenti di commercio (i vecchi 50.000.000 di lire);
  2. noleggio a lungo termine: la quota deducibile dei canoni di locazione finanziaria e noleggio per la sola componente di godimento del mezzo è limitata a 3.615,20 euro annui (esattamente 7.000.000 di lire), pari a circa 301 euro al mese;
  3. due ruote: il limite di costo fiscalmente ammesso è di 4.131,66 euro per i motocicli (8.000.000 di lire) e di 2.065,83 euro per i ciclomotori (4.000.000 di lire).


Ma se negli anni novanta 35 milioni di lire consentivano l'acquisto di una berlina di rappresentanza di classe medio-alta, oggi 18.075,99 euro (al lordo dell'IVA parzialmente indetraibile) sono spesso inferiori al prezzo di listino di un'utilitaria del segmento B o di un'auto a basse emissioni. L'effetto combinato della percentuale al 20% e del massimale fermo da decenni riduce la quota deducibile reale a valori marginali rispetto all'effettivo costo di mobilità sostenuto dalle partite IVA.

L'eccezione che conferma la regola: il tetto sui mutui prima casa



La persistenza di queste soglie dimostra come, in assenza di un intervento normativo mirato, i parametri fiscali tendano a rimanere congelati nel tempo. Quando il legislatore ha individuato una priorità economica, l'adeguamento all'euro tondo è stato attuato.

È il caso della detrazione IRPEF del 19% sugli interessi passivi per mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale:
  • originariamente ancorata a 7.000.000 di lire e convertita nel 2002 a 3.615,20 euro, la soglia fu innalzata a 4.000,00 euro tondi dalla Legge Finanziaria per il 2008 (Legge 244/2007);
  • l'antico limite di 2.065,83 euro (corrispondente a 4.000.000 di lire) è rimasto in vigore unicamente per la casistica residuale dei mutui stipulati prima del 1993 per immobili diversi dalla prima casa, mentre il tetto per gli interventi di costruzione o ristrutturazione della prima casa è rimasto fermo a 2.582,28 euro.


Tuttavia, anche questo precedente evidenzia i limiti della manutenzione fiscale: dopo l'adeguamento del 2008, la cifra di 4.000 euro non è mai più stata aggiornata, accumulando anch'essa quasi vent'anni di perdita di valore reale.

L'impatto reale dell'inflazione: i dati ISTAT a confronto



Il mancato aggiornamento delle soglie nominali produce un fenomeno di drenaggio fiscale occulto (fiscal drag), restringendo progressivamente il beneficio effettivo riconosciuto ai contribuenti.

Per misurare la perdita di potere d'acquisto dal momento del passaggio all'euro, è possibile utilizzare la serie storica dell'indice FOI dell'ISTAT (prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi lavorati):
  • a gennaio 2002 l'indice FOI era pari a 116,5 (base 1995 = 100);
  • a luglio 2026 l'indice registrato si attesta a 103,1 (sulla base 2025 = 100);
  • applicando i coefficienti ufficiali ISTAT di raccordo tra le diverse basi (1,373 per 1995→2010; 1,071 per 2010→2015; 1,214 per 2015→2025), il moltiplicatore cumulativo di rivalutazione monetaria tra gennaio 2002 e luglio 2026 risulta pari a 1,58.


La dinamica ufficiale dei prezzi indica quindi un incremento cumulato di circa il +58%. Se le soglie fossero aggiornate per conservare il medesimo potere d'acquisto reale del 2002, i parametri risulterebbero sensibilmente differenti:


Ambito e disposizione normativa


Riferimento originario


Valore nominale nel Nuovo TUIR


Valore rivalutato a luglio 2026 (+58% base FOI)


Beni strumentali (Nuovo art. 111)


1.000.000 L.


516,46 €


~ 816 €


Autovetture: limite acquisto (Nuovo art. 168)


35.000.000 L.


18.075,99 €


~ 28.560 €


Autovetture: canone noleggio (Nuovo art. 168)


7.000.000 L.


3.615,20 €


~ 5.712 €


Auto agenti di commercio (Nuovo art. 168)


50.000.000 L.


25.822,84 €


~ 40.800 €


Trasferte Italia (Nuovo art. 53)


90.000 L.


46,48 €


~ 73 €


Trasferte estero (Nuovo art. 53)


150.000 L.


77,47 €


~ 122 €


Mutuo soccorso (Nuovo art. 14)


2.500.000 L.


1.291,14 €


~ 2.040 €


Il calcolo assume per convenzione il gennaio 2002 come base di partenza. Ma poiché la maggior parte di queste franchigie risale agli anni ottanta e novanta (il limite di un milione di lire sui beni ammortizzabili era già previsto dall'art. 67 del D.P.R. 597/1973), l'erosione reale rispetto al momento in cui la norma fu originariamente introdotta è ancora più rilevante.

Prospettive di bilancio e semplificazione normativa



L'inadeguatezza operativa di queste cifre si riflette sulla gestione aziendale quotidiana:
  • la soglia di 516,46 euro esclude dalla deduzione immediata la maggior parte dei beni tecnologici odierni (computer portatili, telefoni professionali, monitor), imponendo piani di ammortamento pluriennali per quote annue di modesta entità;
  • il tetto di 18.075,99 euro sulle autovetture costringe le imprese ad assorbire come indeducibile una quota prevalente del costo di acquisizione, riducendo l'efficacia dei piani di rinnovo dei parchi auto e disincentivando la transizione verso motorizzazioni a minore impatto ambientale, tipicamente più onerose nei listini iniziali;
  • le diarie forfettarie da 46,48 euro non coprono i costi medi di vitto e mobilità nei grandi centri urbani, spingendo datori di lavoro e dipendenti verso la rendicontazione analitica a piè di lista, più complessa dal punto di vista gestionale e probatorio.


Sebbene il D.Lgs. 117/2026 consegni dal 2027 un testo unico più coerente sotto il profilo della struttura legislativa, il problema economico resta interamente affidato alla futura politica fiscale. Allo stato attuale, i documenti di finanza pubblica non prevedono automatismi di indicizzazione né rimodulazioni di questi parametri.

L'eventuale revisione delle soglie richiede una precisa scelta parlamentare, vincolata alla quantificazione degli oneri e al reperimento delle coperture all'interno delle future leggi di bilancio. Fino a quando tale volontà non si tradurrà in norma, la presenza di cifre nate sui listini del secolo scorso continuerà a rappresentare un evidente fattore di attrito tra la realtà economica contemporanea e l'ordinaria amministrazione del prelievo fiscale.
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